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– CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1983,
n. 347.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per
il personale dipendente dagli enti locali.
Campo
di applicazione e durata
Art.1.
Modificato DPR 268/87
Tipologia
degli enti
Art. 2.
1. Ai soli fini della razionale
applicazione del presente accordo si identificano i seguenti tipi di enti:
Enti tipo 1 (qualifica apicale: 2. qualifica dirigenziale):
-- comuni e province classificate di 1/A nonché province il cui comune
capoluogo è classificato di 1/A e viceversa.
Enti tipo 2 (qualifica apicale: 1 qualifica dirigenziale):
-- restanti comuni capoluoghi e province, nonché comuni classificati di 1/B;
-- case di riposo per anziani con posti letto superiori a 300;
-- aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in comuni di tipo 1;
-- comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero aventi
funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica). In tali enti le figure apicali
sono:
a) il segretario;
b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico.
Enti tipo 3 (qualifica apicale: 8 qualifica funzionale):
-- comuni classificati di II classe;
-- case di riposo per anziani con posti letto superiori a 100;
-- aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 2;
-- restanti comunità montane. In tali enti le figure apicali sono:
a) il segretario;
b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico.
Enti tipo 4 (qualifica apicale: 7 qualifica funzionale) :
-- comuni classificati di III classe;
-- case di riposo per anziani con posti letto fino a 100;
-- aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 3.
2. Negli enti non compresi nelle tipologie suddette la qualifica apicale non
può essere superiore alla 6 qualifica funzionale.
Livelli
di accordo
Art. 3.
Modificato DPR 268/87
Informazione
Art. 4.
Modificato DPR 268/87
Formazione
e aggiornamento professionale
Art. 5.
Modificato DPR 268/87
Orario
di lavoro
Art. 6.
I commi da 1 a 4 modificati
DPR 268/87
5. La prestazione individuale di
lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita, di norma, in un arco massimo
giornaliero di 10 ore.
Ferie
Art. 7.
Disapplicato - Art. 47 CCNL
Part-time
Art. 8.
Disapplicato - Art. 47 CCNL
Rapporti
di lavoro a termine
Art. 9.
Modificato DPR 268/87
Mobilità
(*)
Art. 10.
1. La mobilità del personale
nell'ambito degli enti e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al
personale dipendente dagli enti locali e dalle regioni a statuto ordinario deve
rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;
b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la
ricongiunzione con il nucleo familiare;
d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova
destinazione e del dipendente;
e) riorganizzazione e trasferimento di servizi.
Mobilità interna.
2. La mobilità interna all'ente, che non comporta assegnazione a sede di
lavoro in territorio comunale diversa da quello di provenienza, è effettuata dall'amministrazione,
secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni
sindacali. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle
organizzazioni sindacali.
3. Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale --
nell'ambito della stessa qualifica funzionale -- devono essere accertati i
necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a
livello di accordo decentrato, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di
riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneità alle mansioni.
4. Qualora la mobilità comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta
all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'amministrazione provvede
sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, alla anzianità ed
alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi
decentrati.
Mobilità esterna.
5. La mobilità esterna si
attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, ferme restando
le riserve di legge nonché le riserve dei posti al personale interno, e
riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al personale degli
enti locali e delle regioni.
6. In sede di accordo decentrato a livello regionale verrà stabilita la
percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento.
7. A tal fine gli enti pubblicano nel bollettino ufficiale della regione gli
avvisi relativi alla copertura dei posti, ponendo un termine per la
presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla
stessa qualifica funzionale e profilo professionale.
8. La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatorie formate da una
commissione nominata dall'ente e della quale facciano parte rappresentanti
delle organizzazioni sindacali in base a criteri e modalità concordati in sede
di accordo decentrato a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli
professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia
dei richiedenti, dei motivi di studio.
9. Tale mobilità è subordinata comunque al consenso dell'ente di provenienza.
10. È consentito il trasferimento del personale a domanda del dipendente
motivata e documentata, previa intesa tra gli enti, a condizione dell'esistenza
di posto vacante -- conferibile con concorso pubblico e di corrispondente
profilo professionale -- nell'ente di destinazione. Dei singoli provvedimenti
viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.
11. Al fine di consentire la riorganizzazione e l'accorpamento di servizi a
livello territoriale e l'uso ottimale delle strutture organiche, gli enti
interessati al trasferimento di posti di organico debbono procedere,
contestualmente, l'uno alla soppressione dei posti di organico relativi ai
servizi trasferiti (anche coperti e, in tal caso, in uno con i relativi
titolari) e l'altro alla integrazione di pari numero di posti della stessa
qualifica funzionale e profilo professionale. Al personale trasferito è
garantita la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del
trasferimento.
12. Al personale interessato alla mobilità competono, ove dovute, l'indennità
di missione o di trasferimento secondo la normativa vigente per i dipendenti
civili dello Stato.
(*) Le norme del presente art. 10 sono applicabili una volta esaurite le
procedure di cui al DPCM n. 325 del 5 agosto 1988.
Mutamento
di mansioni per idoneità fisica
Art.11.
1. Nei confronti del dipendente
riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle
mansioni attribuitegli l'amministrazione non potrà procedere alla di lui
dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile
tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e
con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo,
in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito,
appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale
inferiore.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica
retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del
trattamento già in godimento.
Mensa
Art. 12.
1. Al fine di agevolare la
realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le maggiori
disponibilità richieste agli operatori, gli enti si impegnano ad istituire, ove
necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da
concordarsi attraverso gli accordi decentrati.
2. Comunque, per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere
effettivamente in servizio.
3. Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico,
salvo i casi di rientro pomeridiano.
4. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
5. Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3
del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da
terzi; oppure, un corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi
alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente
dall'ente.
6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
Riposo
compensativo
Art. 13.
Modificato DPR 268/87
Organizzazione
dei lavoro
Art.14.
Modificato DPR 268/87
Aspettative
sindacali
Art. 15.
Modificato DPR 268/87
Trattenute
per scioperi brevi
Art. 16.
Modificato DPR 268/87
Congedo
straordinario
Art. 17.
Disapplicato - Art. 47 CCNL
Aspettative
per infermità
Art. 18.
Disapplicato - Art. 47 CCNL
Infortuni
per cause di servizio
Art. 19.
Disapplicato - Art. 47 CCNL
Igiene
e sicurezza del lavoro - Medicina preventiva
Art.20.
1. L'amministrazione deve mantenere
i locali di lavoro in condizione di salubrità ed organizzare il lavoro in modo
da salvaguardare l'incolumità e la salute dei lavoratori.
2. Tutti i lavoratori sono sottoposti periodicamente e di regola almeno ogni
cinque anni a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di
laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva.
3. I lavoratori addetti ai servizi maggiormente rischiosi e pericolosi per la
salute sono sottoposti agli accertamenti ed esami, previsti dal comma
precedente, almeno ogni due anni e riceveranno dall'amministrazione in via
riservata i risultati diagnostici.
4. I lavoratori mediante le loro rappresentanze controllano l'applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e
promuovono in concorso con l'amministrazione la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro
integrità psicofisica.
Rappresentanze
ai fini assistenziali
(istituti di patronato sindacale)
Art. 21.
Modificato DPR 268/87
Patrocinio
legale dei dipendente per fatti connessi
all'espletamento dei compiti d'ufficio
Art. 22.
Modificato DPR 268/87
Adeguamento
del regolamenti organici
Art.23.
1. Gli enti locali debbono
adeguare i propri regolamenti organici del personale ai contenuti del presente
accordo entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di
recepimento dell'accordo stesso.
2. Gli istituti economico normativi previsti dagli attuali regolamenti in
contrasto con quelli previsti dal presente accordo cessano di avere efficacia
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra.
Norme
d'accesso
Art. 24.
1. Le modalità dei concorsi ed i
criteri di valutazione delle prove e dei titoli devono essere predeterminati
dagli enti in apposito regolamento. Fino all'entrata in vigore del nuovo
regolamento si può procedere solo all'espletamento dei concorsi già indetti.
2. L'accesso ai singoli profili professionali delle varie qualifiche
funzionali avviene di norma per pubblico concorso, nei limiti dei posti
disponibili, mediante prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla
professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali,
professionali e di servizio con criteri predeterminati con il regolamento
previsto dal comma precedente.
3. Il 50% dei posti messi a concorso, arrotondato per eccesso, è riservato al
personale in servizio presso l'ente appartenente alla qualifica funzionale
immediatamente inferiore e con almeno 3 anni di anzianità nella qualifica.
4. A tale riserva può concorrere:
1) il personale della stessa area funzionale, purché abbia una anzianità
minima di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore ed il
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima.
Qualora nella qualifica funzionale immediatamente inferiore non sia presente la
stessa area funzionale, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui
sopra, è ammessa la partecipazione di personale di altra qualifica funzionale
ulteriormente inferiore, della stessa area funzionale, che abbia un'anzianità
minima di 5 anni nel profilo di provenienza;
2) il personale appartenente a diversa area funzionale con un minimo di
cinque anni di anzianità nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e
con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima;
3) il personale appartenente a diversa area funzionale della qualifica
funzionale immediatamente inferiore, purché munito del titolo di studio
richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso ed in possesso
di una anzianità minima di tre anni.
5. La riserva non opera, salvo l'ipotesi di cui al precedente punto 3), se il
titolo di studio sia specificatamente richiesto dalla legge per il posto messo
a concorso.
6. Fermo restando quanto previsto dal precedente terzo comma, gli enti possono
prevedere nell'apposito regolamento, in accordo con le organizzazioni
sindacali, i profili professionali che devono essere ricoperti, sulla base di
esperienze professionali acquisibili all'interno dell'ente stesso, mediante
procedure concorsuali interne.
7. Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di
concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo
previsti per i sei mesi successivi.
8. I posti disponibili da mettere a concorso, fatte salve le riserve di legge,
debbono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.
9. L'accesso ai profili professionali della prima, seconda e terza qualifica
funzionale può avvenire anche mediante prova pubblica selettiva.
10. Per accedere ai profili professionali della prima qualifica dirigenziale --
sia dall'interno che dall'esterno -- occorre il possesso del titolo di laurea
richiesto ed una esperienza di servizio di almeno 5 anni acquisita presso
pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e
private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuti, alle funzioni
della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso,
adeguatamente documentate.
11. L'accesso ai profili professionali della 2[[ordfeminine]] qualifica
dirigenziale, ferma restando la riserva del 50% dei posti al personale in
servizio presso l'ente appartenente alla prima qualifica dirigenziale, avverrà
esclusivamente a mezzo concorso riservato ai dipendenti degli enti locali
appartenenti alla prima qualifica dirigenziale con una anzianità minima in tale
qualifica di anni 5 ed il possesso del diploma di laurea.
12. La norma di cui al precedente comma si applica anche per accedere ai posti
della prima qualifica dirigenziale laddove questa sia apicale ed in tal caso
l'anzianità di servizio deve riferirsi all' 8[[ordfeminine]] qualifica
funzionale.
13. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti
riservati, può ricoprire i posti non coperti dagli esterni.
14. I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti,
si aggiungono ai posti messi a concorso esterno.
15. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per anni due e possono essere utilizzate
per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale
che si dovessero rendere disponibili successivamente alla indizione del
concorso, ad eccezione di quelli istituiti successivamente alla indizione del
concorso stesso. Tale facoltà può essere esercitata per i soli posti dalla
1[[ordfeminine]] alla 6[[ordfeminine]] qualifica funzionale. Per le restanti
qualifiche funzionali, qualora qualcuno dei vincitori rinunci o decada dalla
nomina ovvero cessi dal servizio per qualsiasi causa, è in facoltà della
amministrazione procedere alla nomina dei candidati idonei secondo l'ordine
della graduatoria.
16. La commissione giudicatrice del concorso è presieduta dal capo
dell'amministrazione dell'ente o suo delegato, nominata dagli organi competenti
dell'ente ed è composta da altri quattro membri, di cui uno in rappresentanza
delle organizzazioni sindacali, o da altri sei o più membri, di cui due
rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
17. I rappresentanti sindacali sono designati congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In
mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici
giorni dalla data della notifica, provvede con delibera motivata il consiglio dell'ente.
18. La commissione giudicatrice deve valutare, oltre ai titoli culturali, di
servizio e vari, anche il curriculum professionale presentato da ciascun
candidato, assegnando idoneo punteggio.
19. Per i concorsi interni il punteggio di cui sopra tiene conto di eventuali
sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale.
20. A tal fine sono prese in esame le sanzioni irrogate nei 5 anni di servizio
antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Nomina
in prova e periodo di prova
Art. 25.
1. I vincitori del concorso
conseguono la nomina in prova.
2. La nomina dell'impiegato che, per giustificato motivo, assume servizio con
ritardo sul termine prefissatogli decorre, agli effetti economici, dal giorno
in cui prende servizio.
3. Colui che ha conseguito la nomina e non assume servizio senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito, decade dalla nomina.
4. II periodo di prova ha la durata di 6 mesi.
5. Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo previo
giudizio favorevole del capo dell'amministrazione basato anche sulla relazione
del capo dell'unità organica cui è stato applicato.
6. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri
sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il capo
dell'amministrazione dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con
provvedimento motivato.
7. Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia
intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la
prova si intende conclusa favorevolmente.
8. Il periodo di prova per l'impiegato nominato in ruolo è considerato a tutti
gli effetti come servizio di ruolo.
Qualifiche
funzionali e trattamento economico
Art. 26.
Modificato DPR 268/87
Passaggio
ad altra qualifica funzionale
Art. 27.
1. In occasione di inquadramento
in qualifica funzionale superiore, il dipendente conserva quanto ha maturato
per anzianità.
2. In caso di inquadramento a qualifica funzionale inferiore per idoneità
fisica, in relazione a quanto previsto dal precedente art. 11, la differenza di
retribuzione tra le due qualifiche sarà computata nel maturato per anzianità.
Detta differenza sarà utilizzata a conguaglio nel caso di successivo passaggio
a qualifica funzionale superiore.
3. In occasione di inquadramento a qualifica funzionale inferiore a seguito di
procedura concorsuale, sarà conservato solamente il maturato individuale per
anzianità.
Salario
accessorio
Art. 28.
I commi da 1 a 3 modificati
DPR 268/87
4. Per le aree di pronto intervento, da stabilire in sede decentrata, l'ente
può istituire il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la
somma di lire 15.000 per 24 ore al giorno.
5. ln caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro
assegnato nell'arco di 30 minuti.
6. Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore
a giorni 6 al mese.
Indennità maneggio valori.
7. Al personale, adibito in via continuativa in servizi che comportino maneggio
di valori di cassa, compete una indennità giornaliera nella misura e con le
modalità previste per i dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive
modifiche.
Lavoro
straordinario
Art. 29.
Modificato DPR 268/87
Compensi
incentivanti la produttività
Art. 30.
Modificato DPR 268/87
Onnicomprensività
Art.31.
1. E fatto divieto di
corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificatamente previsto dal
presente accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi
titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun
dipendente.
2. L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi, dei quali è vietata
la corresponsione, deve essere versato dagli enti, società, aziende ed
amministrazioni tenute ad erogarle, direttamente in conto entrate all'ente di
appartenenza.
Compensi
ISTAT
Art. 32.
1. E consentita la corresponsione
da parte dell'lSTAT, per il tramite degli enti locali interessati, di specifici
compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche di
settore, rese in ore extra di ufficio, in deroga ai limiti di cui al precedente
art. 29.
Missioni
e trasferimenti
Art.33.
Modificato DPR 268/87
Personale
addetto alle case da gioco
Art. 34.
1. Per quanto attiene al
personale dipendente dagli enti locali addetto alle case da gioco, tenuto conto
della particolare professionalità che non rientra nei servizi propri di
istituto dell'ente, viene conservato il trattamento economico nella dinamica e
nelle componenti attuali, fatti salvi i benefici derivanti dal presente
accordo.
2. Agli incaricati al controllo nelle case da gioco, aventi facoltà decisionali
in materia di pagamenti di opportunità, viene attribuita l' 8[[ordfeminine]]
qualifica funzionale.
Norma
per i dipendenti del comune di Campione d' Italia
Art. 35.
Modificato DPR 268/87
Personale
addetto alle istituzioni scolastiche ed educative gestite dagli enti locali
Art. 36.
Modificato DPR 268/87
Personale
docente dei corsi di formazione
Art. 37.
Modificato DPR 268/87
Personale
dei servizi consorziali degli enti
Art. 38.
1. Fermo restando che al
personale dei consorzi fra enti che gestiscono direttamente il servizio di
acquedotto, gas e affini si applica integralmente il presente accordo, le parti
convengono, data la particolare specificità di tali consorzi, che
l'individuazione dei livelli di inquadramento del personale da essi dipendente
e la formulazione dei profili professionali, nonché della loro tipologia, venga
definita con successivo accordo in base ai criteri e modalità di cui
all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. Detto accordo dovrà essere reso esecutivo con le stesse modalità previste
per il presente accordo.
Incarico
di coordinamento
Art. 39.
1. Tale incarico può essere
affidato per il coordinamento di aree di attività integrate a livello
intersettoriale o per progetti particolari per il raggiungimento di determinati
obiettivi.
2. L'incarico di coordinatore è conferito a tempo determinato per un periodo
non superiore a 3 anni; è revocabile in qualsiasi momento è rinnovabile e può
essere affidato ai dipendenti della qualifica funzionale apicale negli enti di
tipo 1 e 2.
3. Il numero dei coordinatori non può superare l' 80% dei componenti la giunta
negli enti di tipo 1 ed il 50% in quelli di tipo 2.
4. L'incarico di coordinamento si assomma alla direzione della unità organica.
5. I ragionieri generali ed i vice - segretari generali dei comuni e delle
amministrazioni provinciali di Roma, Milano, Napoli, Torino e Genova,
considerate aree metropolitane, debbono essere considerati coordinatori nel
rispetto del numero globale di cui al terzo comma del presente articolo.
Norma
di 1deg. inquadramento
Art. 40.
Modificato DPR 268/87
Riequilibrio
anzianità e nuovo salario individuale di anzianità
Art. 41.
Modificato DPR 268/87
Scaglionamento
dei benefici contrattuali
Art.42.
Modificato DPR 268/87
Norma
transitoria di accesso
Art. 43.
Modificato DPR 268/87
Norma
finale
Art. 44.
1. Il presente accordo sostituisce
a tutti gli effetti la normativa di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 1deg. giugno 1979, n. 191, e 7 novembre 1980, n. 810, ove non
espressamente da esso richiamata.
ALLEGATO A
QUALIFICHE FUNZIONALI
Prima qualifica funzionale
ADDETTO
ALLE PULIZIE
Complessità delle prestazioni.
Attività semplici di tipo manuale comportanti anche l'utilizzo di strumenti di
lavoro di uso comune.
Professionalità.
Comuni conoscenze pratiche.
Autonomia operativa.
Nessuna apprezzabile autonomia.
Responsabilità.
Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Requisiti di accesso dall'esterno.
Assolvimento della scuola dell'obbligo.
Declaratoria.
Svolge compiti di pulizia dei locali.
Aree di attività
Area di servizio.
Sono comprese esclusivamente le attività di pulizia.
Indicazione delle figure professionali.
Addetto alle pulizie.
Seconda qualifica funzionale
Seconda qualifica funzionale
AUSILIARIO
Complessità delle prestazioni.
Attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale
utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la
trasformazione del prodotto ma la sola conservazione.
Professionalità.
Comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione
professionale specifica. Autonomia operativa.
Nessuna apprezzabile autonomia se non quella limitata alla esecuzione del
proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Responsabilità.
Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Requisito di accesso dall'esterno.
Assolvimento dell'obbligo scolastico.
Aree di attività
Area dei servizi generali, tecnici, amministrativi, assistenziali.
Sono comprese in dette aree le funzioni e le attività consistenti in:
a) espletamento di servizi di anticamera e di regolazione dell'accesso al pubblico;
b) apertura, areazione e chiusura degli uffici e locali con mantenimento
dell'ordine degli stessi attraverso la pulizia dei materiali e delle
suppellettili d'uso;
c) prelievo, trasporto e consegna di fascicoli, oggetti, ecc.; distribuzione
della corrispondenza; confezione di pacchi e plichi; riproduzione di atti e
documenti con l'uso di macchine semplici;
d) carico, trasporto, scarico e sistemazione di materiali occorrenti al
funzionamento degli uffici;
e) piccole commissioni inerenti i propri compiti anche esterni al luogo di
lavoro.
Area di servizio.
Sono comprese attività di custodia di autoveicoli nei parcheggi, di vigilanza e
pulizia degli impianti sportivi, ricreativi e balneari, dei servizi igienici
pubblici nonché delle altre strutture di servizio esistenti.
Sono comprese, altresì, attività di trasporto di varia natura, nonché le
attività di lavanderia.
Indicazioni di massima delle figure professionali.
Ausiliari:
commessi, portieri, uscieri, custodi.
Terza qualifica funzionale
OPERATORE
Complessità delle prestazioni.
Attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta
anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di
strumenti e arnesi di lavoro.
Professionalità.
Preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di
lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato
di pratica.
Autonomia operativa.
Limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni
dettagliate. Responsabilità
Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Eventuali elementi accessori.
Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.
Requisiti di accesso dall'esterno.
Licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta.
Aree di attività
Area di servizi scolastici, socio-assistenziali.
In queste aree sono comprese, assieme all'eventuale espletamento in moda
integrato delle attività e funzioni previste nella qualifica funzionale
precedente, funzioni consistenti in iniziative complementari e sussidiarie
all'attività educativa e assistenziale e cioè, assieme alla pulizia, riordino e
manutenzione locali (scolastici e di assistenza), funzioni di collaborazione
con il personale di cucina per preparazione, distribuzione e somministrazione
dei cibi, attività di cura dell'igiene personale degli utenti dei servizi,
l'effettuazione di semplici lavori di manutenzione, nonché attività di
sorveglianza degli utenti nelle situazioni in cui sono in carico all'ente.
Le funzioni di collaborazione comprendono anche quelle inerenti la presenza,
nei vari servizi scolastici e/o socio-assistenziali, di soggetti portatori di
handicaps.
Dette attività possono essere svolte in modo integrato.
Area dei servizi generali, tecnici, tecnico-manutentivi.
Sono comprese nelle presenti aree le attività consistenti nella esecuzione di
operazioni e lavori tecnico-manuali di ordinaria e generica manutenzione di
suppellettili, immobili e strade. Sono altresì comprese le attività
consistenti: nella conduzione di macchine semplici (auto o motomezzi), nell'uso
di attrezzature che possono richiedere particolari abilitazioni o patenti, nel
trasporto, nella locomozione e nella collocazione con tecniche di lavoro non
elementari (qualificate): di materiali, di attrezzature, di segnalazioni, di
manifesti, nella conduzione di centralini telefonici complessi, nella
assistenza ai bagnanti previo possesso di apposita abilitazione di salvamento,
nell'esecuzione di attività di N.U., di disinfezione e disinfestazione realizzate
mediante l'uso di attrezzature o sostanze specifiche volte ad eliminare cause
di nocività o contagio, nell'esecuzione di attività cimiteriali di
seppellitura, tumulazione e stumulazione, nell'esecuzione di attività di
sorveglianza e manutenzione di fognature, nell'esecuzione di attività per la
cattura dei cani, nell'esecuzione di attività varie nei mattatoi, negli
impianti sportivi, nei mercati, nell'esecuzione di attività di collaborazione
in cucine (complesse).
A rea dei beni culturali.
Sono comprese nella presente area le attività di conservazione e distribuzione
del materiale bibliografico e museologico.
Indicazioni di massima delle figure professionali.
Operatori:
operai N.U.; interratori; affissatori; autisti; centralinisti; necrofori;
addetti biblioteche; bidelli; operai qualificati; operatori d'appoggio dei
servizi socio-assistenziali.
Quarta qualifica funzionale
ESECUTORE
Complessità delle prestazioni.
Attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico-manutentivo
esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.
Complessità organizzative.
L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e
altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di
appartenenza per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile.
Professionalità.
È richiesta una preparazione professionale specifica.
Autonomia operativa.
Nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Eventuali elementi accessori.
Può richiedersi il possesso di particolari abitazioni o patenti.
Responsabilità.
Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale
coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.
Requisiti di accesso dall'esterno.
Licenza scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta.
Aree di attività
Area amministrativa.
Sono comprese nella presente area le funzioni consistenti nell'espletamento di
attività prevalentemente amministrative e contabili che richiedono: la predisposizione
-- anche mediante raccolta, organizzazione ed elaborazione di dati e
informazioni -- di atti e provvedimenti anche con la diretta trascrizione
stenografica o dattilografica del materiale prodotto in adempimento delle
mansioni di competenza, utilizzando anche macchine a supporto magnetico; la
predisposizione, esecuzione e controllo dei processi per la codifica,
immissione e verifica dei dati nei centri elettronici.
Sono comprese altresì attività consistenti nella notificazione di atti, nonché
quelle di catalogazione ed archiviazione degli stessi.
Area tecnico-manutentiva.
Sono comprese nella presente area funzioni consistenti nell'esecuzione di
operazioni di lavoro tecnico-manuali a carattere specialistico nel campo della
installazione e manutenzione, conduzione, riparazione di impianti, strumenti e
apparecchiature; nella conduzione di automezzi pesanti e/o complessi, di
scuola-bus, di macchine operatrici complesse che richiedono una specifica
abilitazione e patente; nella conduzione, manutenzione degli impianti di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, degli impianti di produzione e
distribuzione del gas, acqua, elettricità, ecc. Le predette attività sono
esercitate prevalentemente in modo integrato.
Area tecnica dei servizi.
Sono comprese nella presente area le attività di conduzione di grandi e medi
impianti telefonici, nonché di conduzione di cucine.
Area socio-assistenziale, socio-sanitaria.
Sono comprese in questa area le funzioni da esplicare in modo integrato a
livello domiciliare ed in centri appositi in favore di persone anziane e
persone portatrici di handicaps consistenti in prestazioni di infermieristica
generica e assistenza domiciliare. Sono pure comprese le funzioni di assistenza
tecnica nei laboratori d'igiene e profilassi.
Area scolastica.
Sono comprese nella presente area le funzioni di assistenza tecnica nei
laboratori degli istituti scolastici.
Area culturale.
Sono comprese nella presente area attività di accompagnamento dei visitatori
nelle grotte naturali o di guida nei musei.
Indicazione di massima delle figure professionali.
Esecutori:
puericultrici; infermieri generici (ad esaurimento); addetti all'assistenza
domiciliare; messi notificatori; applicati; operai specializzati; perforatori
CM e CE; guide ai musei.
Quinta qualifica funzionale
COLLABORATORE PROFESSIONALE
Complessità delle prestazioni.
Attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento
delle prestazioni lavorative; può richiedere altresì preparazione tecnica e
particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di
apparecchiature complesse.
Complessità organizzative.
L'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori
con qualifiche inferiori.
Autonomia operativa.
È completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure
generali.
Responsabilità.
La prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività
direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli
operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.
Requisiti di accesso dall' esterno.
E richiesto il diploma di istruzione di 2 grado e/o particolari requisiti
previsti per i singoli profili professionali, nonché specifica specializzazione
professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro vedi 18deg.
comma art. 5 D.P.R. 268 (D.P.R. art. 26 D.P.R. 494).
Aree di attività
Area amministrativa.
Sono comprese nella presente area le attività di carattere istruttorio nel
campo amministrativo nonché l'attività di collaborazione amministrativa che
richiede conoscenze di procedure e metodologie oltre che la capacità di
relazione anche esterna alla struttura in cui opera. In tale area rientrano
esclusivamente i dipendenti dei comuni ove espletano funzioni apicali dell'area
amministrativa e che costituiscono l'unica figura in tale area presente
nell'ente.
Area centri elaborazione dati.
Sono comprese nella presente area le attività operative in sala macchina dei
centri elaborazione dati, che richiedono una buona conoscenza delle procedure
di comunicazione con la macchina.
Area tecnico-progettuale.
Sono comprese nella presente area le operazioni di carattere prevalentemente
tecnico, la cui esecuzione può richiedere l'utilizzazione di strumenti e
attrezzature complesse e comportare attività di vigilanza o controllo di
cantiere.
Area tecnica.
Sono comprese nella presente area le funzioni tecniche che richiedono
conoscenze specifiche ed esperienze a livello di operaio ed operatore ad alta
specializzazione con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di
lavoro a minor contenuto professionale e funzioni di vigilanza nell'ambito
delle materie di competenza anche con riferimento alla prevenzione e
repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.
Area di vigilanza.
Sono comprese nella presente area le funzioni e gli interventi atti a
prevenire, controllare e reprimere in sede amministrativa comportamenti e atti
contrari a norme regolamentari, con le quali gli enti locali hanno disciplinato
funzioni loro demandate da leggi o regolamenti dello Stata in materia di
polizia locale, e specificatamente in materia di polizia urbana (rurale,
edilizia, commerciale, sanitaria, tributaria), ittica, faunistica, venatoria,
silvo-pastorale.
Sono altresì comprese le funzioni di interventi di controllo, prevenzione e
repressione per l'espletamento dei servizi di polizia della strada
limitatamente alle funzioni demandate dalle norme del codice della strada.
Indicazione di massima delle figure professionali.
Collaboratori professionali:
computisti; disegnatori; assistenti tecnici; vigili urbani, ittici, venatori,
faunistici, silvo-pastorali; operai altamente specializzati con connessa
responsabilità d'indirizzo (capi operai, capi cuochi, etc.).
Sesta qualifica funzionale
ISTRUTTORE
Complessità delle prestazioni.
Attività che comportano l'uso complessa di dati per l'espletamento di
prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello
di diploma di scuola secondaria superiore.
Complessità organizzative.
L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e
altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di
appartenenza per trattare questioni e pratiche importanti.
Professionalità.
È richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo
professionale.
Autonomia operativa.
Grado di iniziativa secondo istruzioni di massima, norme e procedure valevoli
nell'ambito della sfera di attività dell'addetto.
Responsabilità.
Riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione e il
coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate del lavoro
di appartenenti a livelli inferiori.
Requisiti di accesso dall'esterno.
Si richiede la licenza di scuola media superiore o equipollente.
Aree di attività
Area socio-educativa.
Sono comprese nella presente area le funzioni socio-educative per la prima
infanzia gestite nel territorio dagli enti locali (asili nido).
Area scolastica.
Sono comprese nella presente area le funzioni di docenza nelle scuole materne
gestite dagli enti locali nonché quelle nelle scuole elementari relativamente
all'attività di doposcuola.
Area socio-sanitaria.
Sono comprese nella presente area le funzioni consistenti nell'espletamento di
compiti di natura socio-sanitaria concernenti l'igiene pubblica, la profilassi
delle malattie infettive e parassitarie, la prevenzione e la riabilitazione
nell'ambito delle mansioni specifiche riferite alle singole professionalità.
Area di vigilanza.
Sono comprese nella presente area le funzioni di coordinamento delle attività
di polizia locale svolte dai nuclei operativi di vigilanza.
Area centri elaborazione dati.
Sono comprese nella presente area le funzioni di predisposizione dei programmi
per i centri elettronici.
Area amministrativa e contabile.
Sono comprese nella presente area le attività di carattere istruttoria nel
campo amministrativo e contabile, anche mediante la raccolta, l'organizzazione
ed elaborazione di dati ed informazioni di natura complessa secondo fasi
operative nell'ambita di procedure definite.
Area tecnico progettuale.
Sono comprese nella presente area le attività consistenti nella
predisposizione, nell'ambito delle specifiche competenze professionali, di
elaborati tecnici o tecnico-amministrativi, nella collaborazione per la
redazione di progetti e preventivi di opere, nella sovraintendenza,
organizzazione e controllo di operazioni di carattere tecnico dirette a
supporti generali di corrispondenti attività nei settori dell'edilizia, delle
opere pubbliche, di difesa e controllo dell'ambiente.
Area tecnica.
Sono comprese nella presente area le attività richiedenti altissima e specifica
preparazione professionale nel campo della restaurazione di opere artistiche
derivante dal possesso di diploma d'arte.
Area culturale.
Sono comprese nella presente area le attività di assistenza e di collaborazione
nelle biblioteche, comprendenti le funzioni di catalogazione e cura degli
schedari inerenti il materiale bibliografico nonché le funzioni di assistenza
nell'organizzazione di attività culturali e di promozione della struttura
nonché svolgimento di attività educative individuali o di gruppo.
Indicazione di massima delle figure professionali.
Istruttori:
impiegati amministrativi di concetto; ragionieri; geometri; assistenti visitatrici;
assistenti di cattedra; maestri scuola materna; sotto-ufficiali vigilanza;
terapisti; assistenti sociali; stenografo resocontista diplomato; aiuto
bibliotecario diplomato; educatori asili nido; programmatori CM e CE; educatori
agli handicappati; educatori professionali.
Settima qualifica funzionale
ISTRUTTORE DIRETTIVO
Attività di natura tecnica, amministrativa, contabile consistente
nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti e nella elaborazione dei dati,
nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione.
Dette attività comportano altresì l'applicazione di norme e procedure avvera
l'interpretazione delle stesse e dei dati elaborati. Consiste inoltre nella
collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale.
Direzione e coordinamento.
Può comportare il coordinamento di gruppi informali di lavoro o organizzazione
di unità semplici.
Autonomia operativa e iniziativa.
Nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o
in direttive di massima; l'iniziativa può manifestarsi anche nella
individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di
concrete situazioni di lavoro.
Responsabilità.
Per i risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo
coordinato.
Requisiti di accesso dall'esterno.
Diploma di laurea vedi comma 11 Art. 5 D.P.R. 268 (Art. 26 D.P.R. 494).
Aree di attività
Area amministrativa.
Addetti che collaborano all'istruttoria, predisposizione e formazione di atti,
documenti, riferiti ad attività amministrative; l'attività si esercita inoltre
collaborando con posizioni di lavoro a più elevata contenuto professionale.
Area tecnico-contabile.
Addetti che eseguono a coordinano attività di tipo tecnico-contabile e di
figure professionali appartenenti a qualifiche immediatamente inferiori dei
rispettivi settori di attività.
Area culturale.
Sono comprese nella presente area le attività inerenti la programmazione e la
gestione delle attività culturali, l'attività di ricerca, di studio, di
documentazione e di progettazione relativa ai servizi presenti nell'area
socio-educativa, l'attività didattica di formazione permanente e di formazione
professionale, l'attività di supervisione professionale nei confronti degli
operatori pedagogici delle qualifiche sottostanti.
Sono altresì comprese le attività di programmazione e di gestione delle
attività culturali estensive rispetta al servizio documentario, di gestione dei
cataloghi, inventariale e patrimoniale del fondo documentario, il trattamento
scientifico dei documenti, l'attività di consulenza ed orientamento
bibliografico.
Indicazioni di massima delle figure professionali.
Istruttore direttivo:
laureati amministrativi responsabili di unità operativa; terapisti
coordinatori; assistenti sociali coordinatori; ragionieri economi comunità
montane; segretari ragionieri economi; analisti programmatori CM e CE; docenti
per le cui funzioni si richiede per legge il diploma di laurea; bibliotecari
laureati; educatore pedagogista laureata.
Ottava qualifica funzionale
FUNZIONARIO
Complessità e difficoltà delle prestazioni.
Attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che
richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei
risultati nei settori amministrativi, tecnico- scientifici, ovvero
l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di
notevole grado di difficoltà. Può comportare la direzione di unità operativa
organica e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.
Autonomia operativa e iniziativa.
L'attività è caratterizzata da facoltà di decisione e autonomia di iniziativa
nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali.
Responsabilità.
L'attività comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta,
delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti
dai programmi di lavoro.
Requisiti di accesso dall' esterno.
Per l'accesso alla qualifica è richiesto il diploma di laurea, nonché la
prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale.
Aree di attività
Area amministrativa.
Addetti che provvedono all'istruttoria, predisposizione e formazione di atti,
documenti, riferiti ad attività amministrative; l'attività si esercita inoltre
collaborando con posizioni di lavoro a più elevato contenuto professionale.
Area tecnico-contabile.
Addetti che eseguono attività di tipo tecnico-contabile o che coordinano figure
professionali appartenenti a qualifiche immediatamente inferiori dei rispettivi
settori di attività.
Indicazione di massima delle figure professionali.
Funzionario:
apicali di enti di tipo 3; laureati professionali (procuratori legali,
ingegneri, architetti, medici, farmacisti, giornalisti, ecc.); analisti di
sistema; laureati con direzione di unità operativa o attività di studio o
ricerca.
QUALIFICHE FUNZIONALI DIRIGENZIALI
Funzione dirigenziale.
La funzione dirigenziale negli enti locali è rivolta ad attuare i programmi di
sviluppo economico e sociale in conformità degli indirizzi
politico-amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali.
Essa si esplica essenzialmente mediante:
il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi
politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione
delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'ente ed alla loro attuazione
e verifica;
il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e
tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca
integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli
apparati amministrativi dell'ente.
L'esercizio della funzione dirigenziale -- intesa ad assicurare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della legalità -- è
caratterizzato da:
preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti
interdisciplinari, la collaborazione con e tra diverse professionalità
specifiche, l'utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e
scientifiche;
piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare
nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse umane e strumentali
assegnate;
diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle
decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle
rispettive attribuzioni.
Attribuzione e compiti dei dirigenti.
I dirigenti organizzano e dirigono le strutture operative, studiano gli aspetti
ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e
tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza, elaborano relazioni,
pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e
regolamentari.
Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di
conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento
del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando
proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e
rispettivi costi.
A questo fine possono promuovere, nell'ambito delle materie di competenza,
studi e ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e
degli interessi rilevanti.
Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali
dell'amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti e
procedono alla loro traduzione in programmi di lavoro verificandone lo stato di
attuazione ed i risultati.
Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture
operative cui sono preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace
impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.
Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione
delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte
o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di
regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione,
con riferimento al rapporto costi/benefici.
Ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:
l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni
della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di
assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa nonché l'azione
di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità
amministrativa tecnica e contabile delle attività concernenti il settore di
competenza;
l'emanazione di atti di rilevanza esterna loro delegati dagli organi
istituzionali;
l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e
regolamenti;
la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno
all'amministrazione.
Responsabilità dei dirigenti.
I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite
come descritte nei precedenti punti nonché del buon andamento e della
imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività cui sono preposti.
In particolare sono responsabili:
dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati
dagli organi competenti nonché dell'esecuzione degli atti degli organi stessi;
delle disposizioni da loro impartite;
del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui
sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti,
anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento
dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.
I risultati negativi eventualmente rilevati nella organizzazione del lavoro e
nell'attività dell'ufficio sono contestati ai dirigenti, con atto scritto, dal
capo dell'amministrazione.
Si conferma per la dirigenza, la responsabilità penale, civile, amministrativa,
contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.
L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo piena e la
disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze
dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi
istituzionali.
Prima qualifica funzionale dirigenziale
Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita
le funzioni di cui ai precedenti punti in relazione alla struttura
organizzativa dell'ente.
Negli enti di tipo 2, di cui tale qualifica è quella di vertice, il personale
ha la direzione della massima unità operativa presente nell'ente stesso.
Negli enti di tipo 1 ha la direzione di unità operativa intermedia e/o compiti
di studio e ricerca.
Seconda qualifica funzionale dirigenziale
Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita
le funzioni di cui ai precedenti punti a livello di responsabile delle massime
unità organizzative degli enti di tipo 1.
ALLEGATO B
PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE A RISCHI
PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE ED INTEGRITÀ PERSONALE.br>
a) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di
trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi
fuoristrada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni
accessorie di carico e scarico.
b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al
contatto con catrame, bitumi, fuligine, oli minerali, paraffina, e loro
composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale e di
segnaletica in presenza di traffico.
c) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi
derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e
smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento rifiuti solidi
urbani, di rimozione e seppellimento salme.
d) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi
derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di
carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzioni opere
marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compreso scavo porti eseguiti con
macchinari sistemati su chiatte e natanti.
e) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi
derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni
inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e
litografici e cucine di grandi dimensioni.
f) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi
derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o
esbosco ed all'impiego di antiparassitari.
La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennità di
cui all'art. 26, punto g), del D.P.R. 347/83 punto 10.2 Accordo Regioni e le
attività comportanti rischi da esse prestate, quali previste nei punti
sopraesposti, è determinata con provvedimento degli organi deliberanti
dell'ente, sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la
propria diretta responsabilità dal responsabile del settore presso cui il
personale addetto presta servizio.
Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette non adibito, anche
temporaneamente, alle attività comportanti rischio, al medesimo la indennità di
L. 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione al
rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di L. 120.000 annua
rapportata al periodo di non esposizione a rischio.
Nota: in questo testo per CCNL
si intende il CCNL 1995